Il Comitato Etico Scientifico è un organismo autonomo di supporto all'Associazione EXIT-Italia di cui è parte integrante.
Il suo obiettivo è quello di approfondire la tematica dell'eutanasia sotto il profilo etico, medico, scientifico, giuridico e filosofico.
Per tali scopi si compone di n. 3 (tre) Commissioni:
1. Etico Scientifico-Filosofica
2. Medica
3. Giuridica.
Art. 2
Tutti i Membri del C.E.S. sono nominati dal Consiglio Generale di EXIT-Italia, a seguito di loro specifica richiesta e dopo l'approvazione del Consiglio medesimo che ratifica tale nomina in apposita seduta consigliare.
La candidatura di una persona a Membro del C.E.S. può essere respinta dal Consiglio Generale stesso anche senza specifica motivazione.
Art. 3
Non esiste alcuna incompatibilità tra l'essere Membro del C.E.S. e Dirigente a qualsiasi livello dell'Associazione EXIT-Italia.
Anche i Soci dell'Associazione possono fare richiesta di partecipare al C.E.S. fatto salvo quanto previsto dall'Art. 2 del regolamento medesimo.
Art. 4
Il numero dei Membri facenti parte del C.E.S. è illimitato e tra essi saranno scelti i Membri del Direttivo del Comitato stesso che sarà così composto:
Presidente : Luigi Grivet Bracot
Queste cariche vengono decise all'interno del Comitato medesimo a maggioranza.
Il Direttivo del C.E.S. rimane in carica 5 (cinque) anni e l'elezione del nuovo Direttivo dovrà essere effettuata un mese prima della scadenza del mandato del Direttivo in carica.
Il Presidente del Consiglio Generale di EXIT-Italia Membro di Diritto del C.E.S. e non può essere eletto nel Direttivo del Comitato medesimo, rimanendo pertanto solo ed esclusivamente Membro di tale organismo.
Art. 5
A seguito di dimissioni di un Membro del Direttivo, il successore sarà nominato dal Comitato stesso e resterà in carica fino alla fine del mandato originale.
Art. 6
Il Presidente del C.E.S. è tenuto a convocare almeno una volta all'anno, in riunione congiunta, tutti i Membri del Comitato stesso e dovrà inviare il verbale della riunione al Consiglio Generale dell'Associazione.
Art. 7
Il C.E.S. si compone di una struttura basata su commissioni di studio o gruppi di lavoro, secondo le varie tematiche: Etico Scientifico-Filosofica, Medica e Giuridica.
Il Responsabile delle Commissioni viene eletto dal C.E.S. nel momento successivo all'elezione del Direttivo del Comitato stesso e viene denominato "Commissario".
Qualora venisse a mancare, per qualsiasi causa, il Commissario responsabile di una Commissione, si procederà alla relativa sostituzione attraverso la nomina da parte del Direttivo del Comitato Etico Scientifico.
Tutte le decisioni e le relazioni di ciascuna Commissione, devono pervenire al Presidente del C.E.S. per la valutazione del lavoro svolto ed un eventuale coinvolgimento delle altre Commissioni ai fini di costituire un documento congiunto.
Il Presidente del C.E.S., a sua volta, deve informare i Membri del Direttivo del C.E.S. di tale documentazione prodotta dalle Commissioni.
Art. 8
Tutte le Commissioni del C.E.S. (Medica, Giuridica e Etico-Scientifica/Filosofica) avranno un unico responsabile denominato Commissario che sarà in stretta collaborazione con il Direttivo del C.E.S. medesimo e con gli altri Commissari.
I Commissari vengono nominati - tra i candidati - durante la sessione di votazione del Comitato tramite votazione palese per alzata di mano, a differenza della votazione del Direttivo del C.E.S. che sarà effettuata a scrutinio segreto.
Art. 9
Tutta la documentazione prodotta dal C.E.S., deve essere inviata al Consiglio Generale dell'Associazione che ne dovrà approvare la divulgazione.
Art. 10
Il C.E.S., nella persona del suo Presidente, ha facoltà di promuovere incontri, convegni ed altri tipi di manifestazioni a carattere scientifico di concerto con il Consiglio Generale che provvederà agli adempimenti di carattere logistico-finanziario.
Art. 11
Qualsiasi tipo di iniziativa intrapresa dai Membri del C.E.S. deve essere posta a conoscenza del Presidente del Comitato stesso che dovrà informare a sua volta il Consiglio Generale dell'Associazione.
Art. 12
Le spese del C.E.S. devono essere approvate dal Consiglio Generale di EXIT-Italia e pertanto iscritte nel bilancio associativo così come gli eventuali introiti a qualsiasi titolo pervenuti oppure acquisiti.
Art. 13
In caso di controversia all'interno del Comitato Direttivo o dei Membri medesimi, il Presidente del C.E.S. deve redigere un verbale e presentare la controversia al Consiglio Generale per una definitiva risoluzione.
Art. 14
La Sede operativa del C.E.S. è quella di residenza del Presidente, del Vicepresidente e Segretario del Comitato stesso mentre la Sede Legale rimane quella dell'Associazione EXIT-Italia - Torino - Corso Monte Cucco 144.
Art. 15
La nomina in via provvisoria del Presidente, Vicepresidente e Segretario del C.E.S. è fatta dal Consiglio Generale dell'Associazione fino a quando non vengano effettuate le elezioni di cui al punto 4 del presente Regolamento.
Tali nomine avverranno da parte del Consiglio Generale dell'Associazione ogniqualvolta il Comitato non abbia pi· il suo Direttivo a causa di dimissioni o altre cause.
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STATUTO
EXIT - ITALIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL DIRITTO AD UNA MORTE DIGNITOSA
Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata
- E' costituita una associazione di volontariato apolitica, apartitica, asindacale, aconfessionale, senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL DIRITTO AD UNA MORTE DIGNITOSA - EXIT ITALIA
L'associazione ha sede in Torino, Corso Montecucco n. 144. La durata dell'Associazione è illimitata. L'eventuale variazione della Sede Sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Generale e non richiederà formale variazione del presente statuto. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria e con la maggioranza prevista dall'art. 9.
Art. 2 - Scopi e finalità
- L'associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà, dell'Assistenza sociale e della tutela dei diritti civili in genere ed in particolare della Dignità della persona in qualsiasi momento della sua esistenza, ha lo scopo di:
- promuovere e favorire ogni iniziativa volta a far rispettare, in tutte le strutture pubbliche e/o private, il Diritto ad una Morte Dignitosa, nel pi· ampio rispetto della persona umana, come previsto dalle vigenti normative;
- promuovere e favorire, attraverso incontri, convegni, seminari, dibattiti, studi o pubblicazioni, una cultura della dignità della morte;
- promuovere attività di documentazione, studio, informazione e corsi garantendo, in relazione alle disponibilità delle risorse, la tutela dei diritti individuali e sociali.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti, possono soltanto essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.
Art. 3 - Membri dell'Associazione
E' competenza del Consiglio Generale l'ammissione delle persone a soci dell'Associazione.
Maggiori specifiche al riguardo saranno definite e dettate nel successivo art. 6.
Possono far parte dell'Associazione oltre ai soci fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto, che versino la quota associativa e che siano valutati idonei dal Consiglio Generale.
I soci si distinguono:
a) Soci FONDATORI: i membri che hanno firmato l'atto costitutivo;
b) Soci ORDINARI: i membri che sostengono l'associazione con la quota associativa, partecipando all'attività dell'associazione;
c) Soci SOSTENITORI: le persone che, pur restando fuori dalle attività associative, hanno contribuito o contribuiscono a sostenere, culturalmente o finanziariamente, l'Associazione;
d) Soci ONORARI: le persone inserite nell'ambito dell'associazione per meriti acquisiti.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri e dovranno provvedere al versamento della quota annuale e partecipare secondo le loro possibilità alle iniziative dell'Associazione.
Il nome dei soci viene annotato nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota d'iscrizione che è una e vitalizia, mentre l'importo della quota associativa è stabilita dal Consiglio generale e può essere variata dal Consiglio stesso per l'anno successivo a quello in cui si è deliberata la variazione.
Il numero dei soci è illimitato.
Tutti i soci che partecipano all'attività dell'Associazione non percepiranno alcun compenso e tutte le azioni da essi profuse sono da ritenersi VOLONTARIATO.
Art. 4 - Obblighi e doveri dei soci
I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi
- a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione,
- a versare la quota associativa.
I soci hanno diritto:
-a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
-a partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
-ad accedere alle cariche associative.
Art. 5 - Intrasmissibilità della quota sociale
La quota sociale di ciascun socio rimane intrasmissibile per la sua entità e gli utili derivanti dagli emolumenti ricavati dall'Associazione ed espressi nel Bilancio Consuntivo non possono essere ridistribuiti, ma rimangono come attività iniziale dell'Associazione per l'anno successivo e devono essere riportati a Bilancio.
Art. 6 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a - beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
b - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
d - donazioni e lasciti testamentari.
L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a - contributi dei soci;
b - contributi privati;
c - contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche italiane e straniere finalizzati al sostegno di specifiche attività;
d- lasciti testamentari;
e - donazioni di persone fisiche e giuridiche;
f - rimborsi derivanti da convenzioni;
g - entrate derivanti da attività produttive marginali.
I proventi di cui sopra costituiscono il patrimonio dell'Associazione.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Generale redige il Bilancio Consuntivo che deve essere approvato entro il trenta aprile dell'anno successivo dall'Assemblea dei Soci.
Il bilancio consuntivo deve essere firmato dal Presidente del Consiglio Generale.
Il bilancio di previsione deve essere redatto dal Tesoriere e sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell'anno in corso e la sua approvazione definitiva deve essere firmata dal Presidente del Consiglio Generale entro il 15 giugno dell'anno successivo.
Art. 7 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti
a - L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Generale, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati;
avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri;
b - Il Consiglio Generale dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria;
c - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso o di espulsione;
d- La qualifica di Socio si perde:
-------- per dimissioni volontarie;
-------- per indegnità morale e per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
-------- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'avvenuto sollecito.
e- L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Generale. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi consentendogli facoltà di replica e di appello presso il Collegio dei Probiviri;
f - Il recesso da parte di un socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso;
g - Il socio receduto, escluso o decaduto, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 8 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio generale;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Sindaci e i Revisori.
Art. 9 - L'Assemblea
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci e può essere Ordinaria o Straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta: ogni socio non può ricevere pi· di tre deleghe, a meno che venga disposto diversamente il numero delle deleghe per ciascun socio da parte di delibera del Consiglio Generale.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:
1-elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e revisori, il Collegio dei Probiviri;
2-approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
3-approva la Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
4-delibera l'entità della quota associativa annuale;
5-delbera l'esclusione e la decadenza degli associati;
6-delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati;
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Generale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Generale o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità.
Compiti dell'Assemblea Straordinaria:
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Generale o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro pi· anziano;
Le convocazioni vengono fatte mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della riunione;
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà pi· uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avvenire lo stesso giorno della prima, L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati;
In caso di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.
Art. 10 - Il Consiglio generale
Il Consiglio Generale si compone di sette membri eletti tra i soci in sede assembleare.
Resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, decada un numero di consiglieri che non incida sulla maggioranza (non pi· di tre), il Consiglio provvede alla relativa sostituzione con un numero non superiore a tre membri presi dagli esclusi dalle liste elettorali.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio(4), si deve provvedere alla rielezione del Consiglio entro il termine massimo di sessanta giorni.
Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente; in caso di impossibilità temporanea del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi il membro anagraficamente pi· anziano.
Il Consiglio Generale:
1.cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2.provvede per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
3.elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario-cassiere o tesoriere;
4.delibera sulle domande di nuove adesioni;
5.provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria ogni quattro mesi; la convocazione scritta deve essere inviata dieci giorni prima dalla data della riunione, con indicazione della data, 1uogo e ordine del giorno.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni riunione del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso, dal Presidente o da chi lo sostituisce, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Generale si può riunire in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti e su richiesta scritta del Collegio dei Probiviri.
Al Consiglio Generale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione.
Art. 11 - Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Generale è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente, oltre a presiedere l'Assemblea nonchè il Consiglio Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni di tali organi e del Comitato Etico scientifico e, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio, chiedendo la ratifica allo stesso Consiglio dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
Art. 12 - Il Collegio dei Sindaci e Revisori
Il Collegio dei Sindaci e Revisori è composto da cinque membri (tre effettivi e due supplenti) eletti dall'Assemblea e scelti tra tutti i soci che non coprono cariche elettive all'interno dell'Associazione.
Restano in carica cinque anni e le candidature devono essere presentate al Segretario quindici giorni prima della riunione prevista per la elezione.
Il Collegio dei Sindaci e Revisori, nella prima riunione, nominerà il Presidente.
Il Collegio dei Sindaci e Revisori avverte la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.
+ previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo membro.
Il Collegio viene convocato con lettera almeno dieci giorni prima della riunione collegiale; ha la funzione di controllare che tutte le procedure amministrative siano esplicate correttamente e in caso di possibili invalidità, avvertire il Presidente del Consiglio Generale tramite lettera.
Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea; resta in carica per tutta la durata del Consiglio in carica in quel periodo ed è composto di tre membri.
Alla scadenza del mandato i probiviri possono essere rieletti.
Il Collegio ha i seguenti compiti:
- istruire le pratiche sottoposte al suo esame e giudizio;
- decidere sui ricorsi presentati. e anche sui ricorsi e sulle deliberazioni ritenute contrarie alle norme statutarie.
Tutte le decisioni devono essere prese entro 120 (centoventi) giorni dal Collegio dei Probiviri e pervenire ai ricorrenti e al Presidente del Consiglio Generale entro quindici giorni dalla decisione, con relativa motivazione.
Le decisioni dei Probiviri sono insindacabili.
Art. 14 - Il Comitato Etico-Scientifico
Il Comitato Etico Scientifico è un organismo del tutto autonomo nell'ambito dell'Associazione, pur facendone parte integrante, ha un proprio regolamento interno ed è composto da 4 commissioni:- commissione giuridica - commissione medica - commissione filisofica - commissione etico-sociale.
Il Comitato promuove le questioni di carattere etico-scientifico e di divulgazione scientifica che riguardano gli scopi associativi.
Il Comitato Etico-Scientifico sarà presieduto da un Presidente che coordinerà le operazioni.
Per lo svolgimento della propria attività il Comitato adotterà un Regolamento interno.
Il Presidente del comitato deve riferire al Consiglio Generale su tutti gli atti predisposti.
Art. 15 - I Coordinatori Regionali di Zona
I Coordinatori Regionali di Zona si occupano di promuovere gli intenti dell'Associazione, aumentare il numero dei soci ed attivare qualsiasi iniziativa atta ad incrementare la crescita ed il raggiungimento dei fini e degli scopi dell'Associazione stessa.
Prendendo come base la suddivisione del nostro territorio in Regioni e Province, il Consiglio Generale darà l'incarico a uno o pi· soci, che dichiarino la propria disponibilità, di coordinare l'attività dell'Associazione nell'ambito di una Regione o anche di pi· Regioni o Province limitrofe.
I coordinatori di zona operano in stretto contatto con il Consiglio Generale e ogni loro decisione deve essere approvata dal Consiglio medesimo.
Art. 16 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio derivante dalla liquidazione verrà devoluto ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili
Durante la vita dell'Associazione, è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.
Art. 18 - Rinvio
Per quanto non è espressamente riportato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.
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EXIT-Italia
I NOSTRI OBIETTIVI
1 DIBATTITO SULL'EUTANASIA IN ITALIA
2 COPERTURA DEL TERRITORIO NAZIONALE ATTRAVERSO I COORDINAMENTI REGIONALI
3 RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA FEDERAZIONE MONDIALE ED EUROPEA DELLE ASSOCIAZIONI CHE LOTTANO PER IL DIRITTO AD UNA MORTE DIGNITOSA
4 LA PROPOSTA DI UN PROGETTO DI LEGGE DI EXIT-ITALIA
5 CHE COS'E' IL TESTAMENTO BIOLOGICO DI EXIT-ITALIA
6.ARTICOLI DI LEGGE CHE INCLUDONO TUTTE LE DISPOSIZIONI DI VOLONTA' SOTTOSCRITTE E FIRMATE NEL TESTAMENTO BIOLOGICO DELL'INDIVIDUO
7. RICONOSCIMENTO E LEGALIZZAZIONE QUINDI DEL TESTAMENTO BIOLOGICO QUALE ATTO FORMALE, NEL RISPETTO DELLA VOLONTA' DEL FIRMATARIO
8.RICHIESTA AL LEGISLATORE DI SOSPENSIONE DI QUEGLI ARTICOLI DI LEGGE GIA' ESISTENTI NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA CHE NON CONSENTONO IL TRATTAMENTO EUTANASICO
9 COSTITUZIONE DI EXIT-SVIZZERA ITALIANA E COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LIFECIRCLE- ETERNAL SPIRIT DI BASILEA (due nuove associazioni che aiutano anche gli stranieri nell'assistenza ed accompagnamento alla Morte Volontaria Assistita)
L'EUTANASIA E' UN DIRITTO, UN DIRITTO DI LIBERA SCELTA DI UN INDIVIDUO FACENTE PARTE DI UN ORDINAMENTO DEMOCRATICO COSTITUZIONALE GARANTE DEL DIRITTO, COME QUELLO ITALIANO
SE TALE DIRITTO NON VERRA' GARANTITO, QUESTO ORDINAMENTO COSTITUZIONALE NON SI CHIAMI PIU' DEMOCRATICO
L'EUTANASIA E' UN DIRITTO E NON UNA CONCESSIONE DI UNO STATO E TANTO MENO DELLE CHIESE
---------
OBIETTIVI DI EXIT-ITALIA
Scopi
- L'associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà, assistenza sociale, tutela dei diritti civili in genere ed in particolare della Dignità della persona in qualsiasi momento della sua esistenza, ha lo scopo di:
-
promuovere e favorire ogni iniziativa volta a far rispettare, in tutte le strutture pubbliche e/o private, il Diritto ad una Morte Dignitosa, nel più ampio rispetto della persona umana;
-
promuovere e favorire, attraverso incontri, convegni, seminari, dibattiti, studi o pubblicazioni, una cultura della dignità della morte;
-
promuovere attività di documentazione, studio, informazione e corsi garantendo, in relazione alle disponibilità delle risorse, la tutela dei diritti individuali e sociali.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri membri.
L'attività dei membri non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono soltanto essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.
OBIETTIVI FINORA RAGGIUNTI
1
IL DIBATTITO SULL'EUTANASIA
L'obiettivo principale che EXIT-Italia si era prefissata fin dall'inizio della sua costituzione fu quello di poter alimentare IL DIBATTITO in Italia, dibattito fino ad allora totalmente assente.
Obiettivo sicuramente raggiunto durante questi anni di duro lavoro.
2
LA COSTITUZIONE IN CENTRO DI STUDI E DOCUMENTAZIONE SULL'EUTANASIA
Exit-Italia fu fondata nel 1996 come Centro di Studi e Documentazione sull'Eutanasia in quanto volevamo vedere quale sarebbe stata la reazione degli Italiani alla nostra proposta: la legalizzazione del TESTAMENTO BIOLOGICO, ovvvero delle nostre volontà riguardanti la
fine della nostra esistenza; fine che tutti noi vogliamo che sia dignitosa e senza inutili ed atroci sofferenze.
Il TESTAMENTO BIOLOGICO.è il documento che una persona, nelle sue piene facoltà di intendere e di volere, sottoscrive dinanzi a tre testimoni per rilasciare le sue volontà, riguardanti la fine della sua esistenza.
In tale documento la persona indica un FIDUCIARIO, che si impegna a far rispettare le volontà dell'interessato/a nel caso in cui abbia perso la capacità di esprimersi.
3
IL CONSENSO E I COORDINAMENTI REGIONALI
Il consenso alla nostra proposta fu veramente grande e così si proseguì nell'iniziativa: la richiesta di legalizzazione del TESTAMENTO BIOLOGICO
Nel frattempo, aumentando di numero degli iscritti, si crearono i cosiddetti Coordinamenti Regionali di Zona: attualmente tutte le provincie italiane hanno la presenza di EXIT-Italia atttraverso l'attività di uno o pi· Coordinatori.
4
LA PARTECIPAZIONE NELLA WORLD AND EUROPEAN FEDERATION
Nel 1997 EXIT-Italia venne invitata a partecipare alla Conferenza Europea della European Federation of the Societies for the Right to Die with Dignity a Lussemburgo e fu immediatamente accettata come Associazione effettiva della Federazione stessa.
EXIT-Italia è ora parte integrante ed attiva di tale organismo europeo e mondiale.
5
IL PROGETTO DI LEGGE
Nel Maggio 1999 EXIT-Italia diventa Associazione, la prima in Italia, la prima Associazione Italiana per il Diritto ad una Morte Dignitosa.
Attraverso il lavoro del Comitato Etico-Scientifico venne redatto un Documento dal titolo: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA PROPRIA SOPRAVVIVENZA IN CONDIZIONI FISICHE TERMINALI
Le Commissioni stanno studiando tale documento per aggiornarlo e migliorarlo, affinchè possa essere presentato un vero e proprio progetto di legge, da far approvare.
Vi sarà un articolo, che prvede il diritto al trattamento eutanasico, dietro richiesta dell'interessato/a.
Il trattamento eutanasico include: l'EUTANASIA ATTIVA ed il SUICIDIO ASSISTITO ovvero la MORTE VOLONTARIA ASSISTITA MEDICALMENTE.
6
L'ACCORDO CON LE ASSOCIAZIONI SVIZZERE
Nel 2007 EXIT-Italia ha fatto uno specifico accordo con due associazioni svizzere di Berna e di Zurigo, EX INTERNATIONAL e DIGNITAS per l'assistenza e l'accompagnamento alla Morte Volontaria assistita per una persona che ne faccia richiesta.
E' questa una soluzione importante che ci permette di morire dolcemente e con dignità, cosa che l'Italia, con la sua legislazione, non permette.
7
EXIT-SVIZZERA ITALIANA e LIFECIRCLE- ETERNAL SPIRIT di Basilea
Nel luglio 2012 Exit-Italia ha fatto un accordo con la nuova Associazione svizzera LIFECIRCLE-ETERNAL SPIRIT di Basilea, che aiuterà anche gli stranieri nell'assistenza e nell'accompagnamento alla morte volontaria assistita.
A breve inoltre saraà costituita l'Associazione EXIT- SVIZZERA ITALIANA, la quale, gestita da Exit-Italia, opererà in stretta collaborazione con LIFECIRCLE-ETERNAL SPIRIT. Il suo sito multilingue sarà www.exit-svizzeraitaliana.ch e la casella postale exit-italia@fastwebnet.it.
Ecco un altro successo e progetto grandioso di Exit-Italia.
dove e come trovarci
EXIT ITALIA- Associazione Italiana per il diritto ad una morte dignitosa
Sede legale e operativa
Corso Monte Cucco 144 - 10141 Torino
tel 011.77.07.126 - 330.512.712
fax 011.77.07.126
C/C N39167101 |
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EXIT ITALIA
Associazione Italiana per il diritto ad una morte dignitosa
Corso Monte Cucco 144 - 10141 Torino